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Dal Comune, prescrizioni per la lotta contro gli incendi PDF Stampa E-mail
Notizie - Notizie dal Comune di Capoterra
Scritto da Amministratore   
Domenica 10 Maggio 2009 10:19
Al fine di prevenire e combattere gli incendi estivi, con ordinanza n. 15 del 22/04/2009, sono state emanate alcune disposizioni utili per contrastare le azioni, anche solo potenziali, di innesco di incendio nelle aree e nei periodi a maggior rischio di incendio boschivo.

In particolare è fatto obbligo:
- ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire, entro il 1° giugno di ogni anno, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri , ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite. Nei terreni, di qualunque categoria, situati nel centro abitato o confinanti, la pulizia dovrà essere radicale in tutta la sua area.

- a tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di creare entro il 1° giugno di ogni anno, una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.

- ai proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche di provvedere entro il 15 giugno di ogni anno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

- agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il 15 giugno di ogni anno, al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri.
Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di
incendio boschivo.

- ai proprietari e/o gestori di distributori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, entro il primo giugno, di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno dieci metri , libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile.

 

Fonte: Comune di Capoterra

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